Archivio quesiti

Cerca
Quesiti
Quali sono i riferimenti normativi che disciplinano l’aggiornamento professionale continuo?
  • Direttiva Europea 2005/36/CE del 07/09/2005
  • DPR 7/08/2012 n. 137
  • Regolamento per l’aggiornamento sviluppo professionale continuo in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, approvato dal CNAPPC e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, n. 117 del 16 settembre 2013
  • Linee Guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo (costantemente aggiornate dal CNAPPC)
Per quale motivo è stato previsto l’obbligo di aggiornamento professionale continuo?
L’art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 prescrive che “Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare”.
Chi è soggetto all’obbligo di aggiornamento professionale?
Tutti gli iscritti all’Albo sono soggetti all’obbligo di aggiornamento professionale continuo. L’obbligatorietà cessa al compimento del 70° anno di età. Sono previsti casi di esonero temporaneo dall’obbligo formativo, secondo quanto indicato al punto 7. delle Linee Guida del CNAPPC.  
Anche gli iscritti alla sezione B dell’Albo sono soggetti all’obbligo formativo?
, tutti gli iscritti all’Albo (sezione A e sezione B) sono soggetti all’obbligo di aggiornamento professionale continuo.  
Quanti crediti è necessario acquisire?
Ai sensi dell’art 6, comma 3 del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l’iscritto ha l’obbligo di acquisire 60 crediti formativi professionali (CFP) di cui almeno 12 CFP derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche. IL CNAPPC e gli ordini territoriali raccomandano l’acquisizione da parte dell’iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a 10, dei quali 4 CFP sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento professionale.
Da quando decorre l’obbligo di aggiornamento professionale per i neo-iscritti all’albo?
Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 01 gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo
Cosa succede se nel triennio si acquisiscono CFP in eccesso rispetto a quanto obbligatorio?
È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso (rispetto ai 60 crediti richiesti) da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 crediti (eventuali crediti eccedenti in materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).
Nel caso di reiscrizione all’Albo da quando decorre l’obbligo di aggiornamento professionale?
Per coloro che si reiscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l’obbligo formativo decorre dall’anno di reiscrizione i i CFP da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre. Inoltre dovranno conseguire i CFP dell’eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l’ipotesi in cui la reiscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione. In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i CFP del triennio di riferimento con le modalità sopra descritte senza beneficiare del primo anno di esenzione.
Cosa succede in caso di trasferimento ad un altro Ordine territoriale?
In caso di trasferimento di un iscritto l’Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all’Ordine ricevente.
Quali sono le Aree oggetto dell’attività formativa?
Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all’attività professionale dell’architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:
  1. architettura;
  2. gestione della professione;
  3. deontologia e discipline ordinistiche;
  4. paesaggio;
  5. conservazione;
  6. pianificazione.
Cosa si intende per Credito Formativo Professionale CFP?
Ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del Regolamento, l’unità di misura base dell’attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (CFP), pari ad un’ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle disposizioni attuative delle Linee Guida del CNAPPC.
Quale è il riferimento temporale entro il quale è necessario ottemperare all’obbligo di aggiornamento professionale continuo?
Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari. L’obbligo decorre dall’anno 2014 e la suddivisione dei trienni formativi è, perciò: Primo triennio: 2014-2016 Secondo triennio: 2017-2019 Terzo triennio (in corso): 2020-2022
Vi sono tematiche obbligatorie da seguire nell’ambito della formazione continua?
, ciascun iscritto all’Ordine ha l’obbligo di acquisire 12 crediti formativi (nel triennio di riferimento) sui temi  della deontologia e delle discipline ordinistiche. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l’acquisizione da parte dell’iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a 10, dei quali 4 CFP su temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento professionale.
Ogni corso o evento formativo da diritto all’acquisizione di crediti formativi?
Soltanto le attività formative che hanno ottenuto preventivamente il riconoscimento da parte del CNAPPC concorrono a generare crediti formativi validi ai fini dell’aggiornamento professionale.
Come posso a sapere se un evento è riconosciuto ai fini dell’aggiornamento professionale dal CNAPPC?
Ogni evento presente sulla piattaforma Im@teria è accreditato dal CNAPPC. Inoltre, ad ogni evento riconosciuto e quindi valido ai fini dell’aggiornamento professionale, è attribuito un codice identificativo univoco.
E’ possibile richiedere il riconoscimento di crediti a posteriori?
Non sarà possibile rilasciare CFP a posteriori di attività/eventi non accreditati, fatto salvo quanto previsto al punto 6.7 delle Linee Guida del CNAPPC.
Come posso richiedere la validazione dell’attività formativa non preventivamente accreditata presso il CNAPPC?
Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica iM@teria, i CFP relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi:
  • corsi abilitanti anche di aggiornamento come individuati al punto 1 delle Linee Guida, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal sistema ordinistico;
  • le attività di cui al punto 5.3 delle Linee Guida: Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3 delle Linee Guida: 20 CFP (con esclusione dei crediti in deontologia e materie ordinistiche) per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previa verifica da parte dell’Ordine territoriale (con assegnazione annuale al raggiungimento di 20 CFP).
  • le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 delle Linee Guida lettere “b” (attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili), “c” (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale), “f” (premi e menzioni per la partecipazione a concorsi - partecipazione a concorsi di progettazione - partecipazione a membro di giuria);
  • le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2. delle Linee Guida.
L’elenco delle attività per le quali è possibile presentare richiesta di validazione ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi da parte dell’iscritto è pubblicata nella piattaforma nazionale, nella sezione dedicata. L’iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, inserisce l’istanza nella piattaforma nazionale. Il credito richiesto dall’iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell’attività di verifica da parte dell’Ordine territoriale, che provvede al riconoscimento e all’attribuzione dei CFP. L’autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale.
Ci sono altre casistiche per le quali è possibile ricorrere tramite autocertificazione al riconoscimento di CFP?
Per le attività di seguito indicate gli iscritti possono richiedere, anche per corsi o eventi già seguiti, il riconoscimento dei CFP attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica e l’Ordine territoriale attribuisce all’evento sostenuto il relativo credito formativo in conformità alle Linee Guida del CNAPPC. La richiesta dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di svolgimento dell’evento.
  • attività formativa svolta all’estero (corsi e seminari svolti all’estero, esclusivamente in modalità frontale, organizzati da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari ed extracomunitari);
  • attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d’intesa previsti al punto 5.5. delle Linee Guida, solo se inerenti le aree tematiche di cui al punto 3. delle Linee Guida;
  • corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa, quali Regioni, ENEA, CNR e che non abbiano sottoscritto una convenzione con il CNAPPC, solo se inerenti le aree tematiche di cui al punto 3. delle Linee Guida;
  • corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l’Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento presso l’Ordine territoriale competente e solo se inerenti le aree tematiche di cui al punto 3. delle Linee Guida;
In tali casi dovrà essere presentato apposito attestato di frequenza indicante la durata e la tipologia dell’evento ai fini dell’attribuzione dei CFP ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze.
Ci sono limiti nell’acquisizione di CFP da alcune tipologie di attività?
Ai fini del raggiungimento del numero minimo di CFP stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 CFP derivanti dalla somma dei CFP conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e):
  1. partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC, sportelli di consulenza presso l’Ordine (a titolo gratuito): 1 CFP per ogni singola seduta, incontro effettivi e documentati. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell’Ordine, Consigli di Federazione, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di CFP;
  2. attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 CFP;
  3. monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 CFP per ogni articolo, 2 CFP per ogni monografia o pubblicazione;
  4. viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC: 1 CFP per ogni giorno di visita;
  5. partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per i primi 4 nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi);
I corsi abilitanti non organizzati dagli Ordini riconoscono crediti formativi?
I corsi abilitanti anche di aggiornamento, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal sistema ordinistico, riconoscono CFP, ma solo se inerenti le aree tematiche di cui al punto 3. delle Linee Guida;
Agli iscritti dipendenti privati possono essere attribuiti crediti formativi relativamente ai progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro?
In analogia con quanto previsto al punto 5.5 delle Linee Guida del CNAPPC, per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici, a loro esclusivamente destinati, organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza, valutazione da effettuarsi anteriormente allo svolgimento del percorso formativo.
Agli iscritti dipendenti pubblici possono essere attribuiti crediti formativi relativamente ai progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro?
, ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell’art. 7 del DPR 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d’intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle Linee Guida del CNAPPC, attribuendo i corrispondenti CFP.
E’ possibile vedersi riconoscere CFP per attività formativa svolta all’estero?
È competenza dell’Ordine territoriale validare crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili, tenuti all’estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare all’Ordine territoriale tramite autocertificazione sulla piattaforma telematica, apposita richiesta corredata da ogni documentazione utile a valutare l’attività formativa, quali, a titolo esemplificativo: i programmi dell’attività formativa, i costi di partecipazione, i docenti, e a completamento l’attestato di frequenza. Su richiesta dell’ordine territoriale la documentazione dovrà essere tradotta. L’Ordine territoriale provvederà alla validazione del numero dei crediti formativi professionali attribuiti, in coerenza con le presenti Linee Guida, fatta salva la facoltà del CNAPPC di verificare la congruità dell’operato degli Ordini territoriali ex art. 2, II comma lett. g) del Regolamento.
La richiesta di esonero si presenta una sola volta o deve essere rinnovata?
La richiesta di esonero deve essere presentata ogni anno, inoltrando istanza sulla piattaforma iM@teria.
Cosa comporta l’inosservanza dell’obbligo formativo?
L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo e tenuto conto del periodo occorrente per l’elaborazione dei dati da parte della piattaforma nazionale, l’Ordine territoriale, deve trasmettere al Consiglio di Disciplina l’elenco degli iscritti, che risultano non aver assolto l’obbligo formativo, in conformità al Codice Deontologico vigente. Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo. Le sanzioni sono previste dall’art. 9 del Codice deontologico.
In quali casi è possibile richiedere l’esonero temporaneo dall’obbligo di aggiornamento professionale?
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
  1. maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l’obbligo formativo di – 20 CFP per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 4 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;
  2. malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;
  3. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
  4. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).
Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:
  • non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
  • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
  • non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).
A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:
  • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell’Ente o della struttura privata di appartenenza;
  • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);
  • coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l’adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego).
L’esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale, con riferimento semestrale (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche). Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l’esonero per l’obbligo formativo. L’obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età. Nell’ipotesi di esonero e nell’ipotesi di raggiungimento del 70° anno di età, ai fini della valutazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo nel triennio e, quindi, anche ai fini del procedimento disciplinare, dovranno essere scomputati dai 60 crediti formativi un numero di crediti da calcolarsi per ogni semestre in misura pari a 10, dei quali 2 in deontologia e discipline ordinistiche.
Che cosa è il “Curriculum individuale della formazione”?
Il percorso formativo viene riportato ed evidenziato nel Curriculum individuale della formazione come definito all’art. 2 comma 7 del Regolamento, consultabile anche da terzi secondo le modalità già previste. È data facoltà a chiunque ne abbia titolo di richiedere ed utilizzare detto curriculum individuale della formazione nelle gare pubbliche o private, come requisito di partecipazione o per ’attribuzione di punteggio nell’assegnazione di incarichi.
In che modo il mio aggiornamento professionale può essere reso pubblico?
In conformità agli obiettivi indicati dall’articolo 1 del Regolamento e coerentemente a quanto previsto dall’articolo 6 comma 4, l’Ordine territoriale potrà dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione del CNAPPC o a disposizione dell’Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente:
  • attestato di regolarità formativa a cadenza triennale;
  • registrazione dell’attività formativa nell’Albo unico;
  • comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento;
  • comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato CFP extra e in quali settori.