Il 1° gennaio 2014 è entrato in vigore l’articolo 7 del d.P.R. n°137/2012 della Riforma degli Ordinamenti Professionali che riguarda la formazione continua degli Architetti e di tutti i professionisti iscritti agli Ordini.
Gli iscritti potranno scegliere liberamente in relazione alle proprie esigenze professionali le attività da svolgere, pur nel rispetto delle modalità e dei criteri descritti nel Regolamento approvato dal Ministero e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 16 settembre 2013 e modificato con Regolamento del 15 luglio 2017 n.13.
Il CNAPPC ha approvato in data 21 dicembre 2016, le nuove Linee guida relative alla Formazione obbligatoria Continua, in vigore dal 1 Gennaio 2017.
Coloro che non assolvono all’obbligo formativo triennale minimo commettono un illecito disciplinare come riportato al comma 2 dell’art. 9, (modifica approvata dal CNAPPC nella seduta del 7 Settembre 2016 e in vigore dal 29 Settembre 2016).
Quadro normativo:
Art. 22 Direttiva Europea 2005/36/CE
DPR 137/2012 (Nuovo Regolamento sulla Riforma delle Professioni)
Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo degli Ordini degli Architetti PPC, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, n. 117 del 16 settembre 2013
Linee Guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo
E’ possibile scaricare la normativa nella sottostante sezione “download”.