L’Agenzia del Territorio rende noto che le disposizioni in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) non hanno modificato le rendite delle unità immobiliari già iscritte in Catasto.
Pertanto, se l’immobile non ha subito modifiche a seguito di ristrutturazione o ampliamento, è ancora utilizzabile la rendita già attribuita e usata per la dichiarazione dei fabbricati nel Modello Unico.
Come già comunicato nella circolare n. 6/2011, si precisa che i termini della convenzione stipulata con Arubapec S.p.A. sono validi anche per gli studi professionali e gli studi associati con quote a carico del professionista.
Tutti gli iscritti agli Ordini professionali si sono dovuti dotare di casella di Posta Elettronica Certificata, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 art. 16 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito, con modificazione, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009.
Entro il prossimo 29 novembre 2011, secondo i contenuti del comma 6 art. 16 del provvedimento di legge già citato, le imprese già costituite in forma societaria sono chiamate a comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Tale obbligo sussiste per le società di capitali e di persone (ad esempio S.p.A., s.r.l., s.n.c., società in accomandita semplice e società per azioni, società di mutuo soccorso, società cooperative, etc.); non sono tenuti ad iscrivere la PEC al Registro delle Imprese i liberi professionisti, gli studi associati, le imprese individuali e quelle non costituite in forma societaria.
Il rappresentante legale delle società di capitali e di persone di cui al comma 6, art. 16 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, qualora in possesso di firma digitale, può effettuare gratuitamente la registrazione della casella pec direttamente all’indirizzo
http://pec-registroimprese.infocamere.it/DPEC_WAR/do/Home.action?x=XXX .
Si comunica il nuovo codice di convenzione da utilizzare – fino a diversa comunicazione – per l’acquisto delle caselle pec dedicate agli studi professionali ed associati tramite la pagina web https://www.pec.it/Convenzioni.aspx . Codice Convenzione: PECSTUDIO .
Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2011, per gli iscritti agli Albi degli Ingegneri e degli Architetti, per le Società di Professionisti e per le Società di Ingegneria, l’aliquota del contributo integrativo è elevata dal 2% al 4%.
Il contributo integrativo dovuto a Inarcassa – regolamentato dallo Statuto dell’Associazione che all’art. 23 ne stabilisce l’ entità – è calcolato in misura percentuale sul volume di affari dichiarato ai fini dell’IVA per l’anno di riferimento ed è ripetibile nei confronti del committente. Dal 1° gennaio 2011 su tutte le fatture emesse per prestazioni di natura professionale dovrà essere applicata la maggiorazione del 4% a titolo di contributo integrativo.
L’aumento dell’aliquota dal 2% al 4%, che entra in vigore con il nuovo anno, è una delle modifiche statutarie introdotte dalla riforma previdenziale di Inarcassa, varata con decreto interministeriale dello scorso 5 marzo, per assicurare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico dell’Associazione e l’adeguatezza dei livelli pensionistici.