Quesiti
L’art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 prescrive che “Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare”.
Tutti gli iscritti all’Albo sono soggetti all’obbligo di aggiornamento professionale continuo.
L’obbligatorietà cessa al compimento del 70° anno di età.
Sono previsti casi di esonero temporaneo dall’obbligo formativo, secondo quanto indicato al punto 7. delle Linee Guida del CNAPPC.
Sì, tutti gli iscritti all’Albo (sezione A e sezione B) sono soggetti all’obbligo di aggiornamento professionale continuo.
Ai sensi dell’art 6, comma 3 del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l’iscritto ha l’obbligo di acquisire 60 crediti formativi professionali (CFP) di cui almeno 12 CFP derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche. IL CNAPPC e gli ordini territoriali raccomandano l’acquisizione da parte dell’iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a 10, dei quali 4 CFP sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento professionale.
Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 01 gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo
È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso (rispetto ai 60 crediti richiesti) da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 crediti (eventuali crediti eccedenti in materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).
Per coloro che si reiscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l’obbligo formativo decorre dall’anno di reiscrizione i i CFP da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre. Inoltre dovranno conseguire i CFP dell’eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l’ipotesi in cui la reiscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione. In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i CFP del triennio di riferimento con le modalità sopra descritte senza beneficiare del primo anno di esenzione.
In caso di trasferimento di un iscritto l’Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all’Ordine ricevente.
Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all’attività professionale dell’architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a: