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Ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del Regolamento, l’unità di misura base dell’attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (CFP), pari ad un’ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle disposizioni attuative delle Linee Guida del CNAPPC.

Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari.
L’obbligo decorre dall’anno 2014 e la suddivisione dei trienni formativi è, perciò:

Primo triennio: 2014-2016

Secondo triennio: 2017-2019

Terzo triennio (in corso): 2020-2022

, ciascun iscritto all’Ordine ha l’obbligo di acquisire 12 crediti formativi (nel triennio di riferimento) sui temi  della deontologia e delle discipline ordinistiche.
Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l’acquisizione da parte dell’iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a 10, dei quali 4 CFP su temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento professionale.

Soltanto le attività formative che hanno ottenuto preventivamente il riconoscimento da parte del CNAPPC concorrono a generare crediti formativi validi ai fini dell’aggiornamento professionale.

Ogni evento presente sulla piattaforma Im@teria è accreditato dal CNAPPC.
Inoltre, ad ogni evento riconosciuto e quindi valido ai fini dell’aggiornamento professionale, è attribuito un codice identificativo univoco.

Non sarà possibile rilasciare CFP a posteriori di attività/eventi non accreditati, fatto salvo quanto previsto al punto 6.7 delle Linee Guida del CNAPPC.

Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica iM@teria, i CFP relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi:

  • corsi abilitanti anche di aggiornamento come individuati al punto 1 delle Linee Guida, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal sistema ordinistico;
  • le attività di cui al punto 5.3 delle Linee Guida: Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3 delle Linee Guida: 20 CFP (con esclusione dei crediti in deontologia e materie ordinistiche) per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previa verifica da parte dell’Ordine territoriale (con assegnazione annuale al raggiungimento di 20 CFP).
  • le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 delle Linee Guida lettere “b” (attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili), “c” (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale), “f” (premi e menzioni per la partecipazione a concorsi – partecipazione a concorsi di progettazione – partecipazione a membro di giuria);
  • le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2. delle Linee Guida.

L’elenco delle attività per le quali è possibile presentare richiesta di validazione ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi da parte dell’iscritto è pubblicata nella piattaforma nazionale, nella sezione dedicata.

L’iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, inserisce l’istanza nella piattaforma nazionale.

Il credito richiesto dall’iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell’attività di verifica da parte dell’Ordine territoriale, che provvede al riconoscimento e all’attribuzione dei CFP.

L’autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale.

Per le attività di seguito indicate gli iscritti possono richiedere, anche per corsi o eventi già seguiti, il riconoscimento dei CFP attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica e l’Ordine territoriale attribuisce all’evento sostenuto il relativo credito formativo in conformità alle Linee Guida del CNAPPC.

La richiesta dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di svolgimento dell’evento.

  • attività formativa svolta all’estero (corsi e seminari svolti all’estero, esclusivamente in modalità frontale, organizzati da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari ed extracomunitari);
  • attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d’intesa previsti al punto 5.5. delle Linee Guida, solo se inerenti le aree tematiche di cui al punto 3. delle Linee Guida;
  • corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa, quali Regioni, ENEA, CNR e che non abbiano sottoscritto una convenzione con il CNAPPC, solo se inerenti le aree tematiche di cui al punto 3. delle Linee Guida;
  • corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l’Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento presso l’Ordine territoriale competente e solo se inerenti le aree tematiche di cui al punto 3. delle Linee Guida;

In tali casi dovrà essere presentato apposito attestato di frequenza indicante la durata e la tipologia dell’evento ai fini dell’attribuzione dei CFP ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze.

Ai fini del raggiungimento del numero minimo di CFP stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 CFP derivanti dalla somma dei CFP conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e):

  1. partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC, sportelli di consulenza presso l’Ordine (a titolo gratuito): 1 CFP per ogni singola seduta, incontro effettivi e documentati. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell’Ordine, Consigli di Federazione, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di CFP;
  2. attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 CFP;
  3. monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 CFP per ogni articolo, 2 CFP per ogni monografia o pubblicazione;
  4. viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC: 1 CFP per ogni giorno di visita;
  5. partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 CFP per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per i primi 4 nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi);

I corsi abilitanti anche di aggiornamento, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal sistema ordinistico, riconoscono CFP, ma solo se inerenti le aree tematiche di cui al punto 3. delle Linee Guida;