Quesiti
Ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del Regolamento, l’unità di misura base dell’attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (CFP), pari ad un’ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle disposizioni attuative delle Linee Guida del CNAPPC.
Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari.
L’obbligo decorre dall’anno 2014 e la suddivisione dei trienni formativi è, perciò:
Primo triennio: 2014-2016
Secondo triennio: 2017-2019
Terzo triennio (in corso): 2020-2022
Sì, ciascun iscritto all’Ordine ha l’obbligo di acquisire 12 crediti formativi (nel triennio di riferimento) sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche.
Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l’acquisizione da parte dell’iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a 10, dei quali 4 CFP su temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento professionale.
Soltanto le attività formative che hanno ottenuto preventivamente il riconoscimento da parte del CNAPPC concorrono a generare crediti formativi validi ai fini dell’aggiornamento professionale.
Ogni evento presente sulla piattaforma Im@teria è accreditato dal CNAPPC.
Inoltre, ad ogni evento riconosciuto e quindi valido ai fini dell’aggiornamento professionale, è attribuito un codice identificativo univoco.
Non sarà possibile rilasciare CFP a posteriori di attività/eventi non accreditati, fatto salvo quanto previsto al punto 6.7 delle Linee Guida del CNAPPC.
Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica iM@teria, i CFP relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi:
L’elenco delle attività per le quali è possibile presentare richiesta di validazione ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi da parte dell’iscritto è pubblicata nella piattaforma nazionale, nella sezione dedicata.
L’iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, inserisce l’istanza nella piattaforma nazionale.
Il credito richiesto dall’iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell’attività di verifica da parte dell’Ordine territoriale, che provvede al riconoscimento e all’attribuzione dei CFP.
L’autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale.
Per le attività di seguito indicate gli iscritti possono richiedere, anche per corsi o eventi già seguiti, il riconoscimento dei CFP attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica e l’Ordine territoriale attribuisce all’evento sostenuto il relativo credito formativo in conformità alle Linee Guida del CNAPPC.
La richiesta dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di svolgimento dell’evento.
In tali casi dovrà essere presentato apposito attestato di frequenza indicante la durata e la tipologia dell’evento ai fini dell’attribuzione dei CFP ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze.
Ai fini del raggiungimento del numero minimo di CFP stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 CFP derivanti dalla somma dei CFP conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e):
I corsi abilitanti anche di aggiornamento, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal sistema ordinistico, riconoscono CFP, ma solo se inerenti le aree tematiche di cui al punto 3. delle Linee Guida;