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In analogia con quanto previsto al punto 5.5 delle Linee Guida del CNAPPC, per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici, a loro esclusivamente destinati, organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza, valutazione da effettuarsi anteriormente allo svolgimento del percorso formativo.

, ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell’art. 7 del DPR 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d’intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle Linee Guida del CNAPPC, attribuendo i corrispondenti CFP.

È competenza dell’Ordine territoriale validare crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili, tenuti all’estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari.

A tal fine il professionista dovrà inviare all’Ordine territoriale tramite autocertificazione sulla piattaforma telematica, apposita richiesta corredata da ogni documentazione utile a valutare l’attività formativa, quali, a titolo esemplificativo: i programmi dell’attività formativa, i costi di partecipazione, i docenti, e a completamento l’attestato di frequenza.

Su richiesta dell’ordine territoriale la documentazione dovrà essere tradotta.

L’Ordine territoriale provvederà alla validazione del numero dei crediti formativi professionali attribuiti, in coerenza con le presenti Linee Guida, fatta salva la facoltà del CNAPPC di verificare la congruità dell’operato degli Ordini territoriali ex art. 2, II comma lett. g) del Regolamento.

La richiesta di esonero deve essere presentata ogni anno, inoltrando istanza sulla piattaforma iM@teria.

L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo e tenuto conto del periodo occorrente per l’elaborazione dei dati da parte della piattaforma nazionale, l’Ordine territoriale, deve trasmettere al Consiglio di Disciplina l’elenco degli iscritti, che risultano non aver assolto l’obbligo formativo, in conformità al Codice Deontologico vigente.

Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo.

Le sanzioni sono previste dall’art. 9 del Codice deontologico.

Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:

  1. maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l’obbligo formativo di – 20 CFP per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 4 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;
  2. malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;
  3. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
  4. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo.

Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

  • non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
  • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
  • non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:

  • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell’Ente o della struttura privata di appartenenza;
  • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);
  • coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l’adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego).

L’esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale, con riferimento semestrale (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche). Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l’esonero per l’obbligo formativo.

L’obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.

Nell’ipotesi di esonero e nell’ipotesi di raggiungimento del 70° anno di età, ai fini della valutazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo nel triennio e, quindi, anche ai fini del procedimento disciplinare, dovranno essere scomputati dai 60 crediti formativi un numero di crediti da calcolarsi per ogni semestre in misura pari a 10, dei quali 2 in deontologia e discipline ordinistiche.

Il percorso formativo viene riportato ed evidenziato nel Curriculum individuale della formazione come definito all’art. 2 comma 7 del Regolamento, consultabile anche da terzi secondo le modalità già previste.

È data facoltà a chiunque ne abbia titolo di richiedere ed utilizzare detto curriculum individuale della formazione nelle gare pubbliche o private, come requisito di partecipazione o per ’attribuzione di punteggio nell’assegnazione di incarichi.

In conformità agli obiettivi indicati dall’articolo 1 del Regolamento e coerentemente a quanto previsto dall’articolo 6 comma 4, l’Ordine territoriale potrà dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione del CNAPPC o a disposizione dell’Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente:

  • attestato di regolarità formativa a cadenza triennale;
  • registrazione dell’attività formativa nell’Albo unico;
  • comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento;
  • comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato CFP extra e in quali settori.